A partire dal 1° Gennaio 2019 ci sono delle novità relativamente all’applicazione del Contributo Ambientale CONAI (CAC).
Le principali novità CONAI
Commercianti di imballaggi vuoti
A partire dal 1° gennaio 2019, su delibera del CdA Conai del 20/06/2018, sono state apportate delle modifiche per quanto riguarda l’applicazione del Contributo Ambientale Conai (CAC) per i commercianti di imballaggi vuoti.
Prima il commerciante di imballaggi vuoti era tenuto solamente ad indicare in fattura che il CAC era assolto (e compreso nel prezzo di vendita) in quanto l’applicazione del CAC era in capo al produttore/fornitore di imballaggi vuoti.
A partire dal 01/01/2019 il commerciante di imballaggi vuoti (che supera le 150 tonnellate,in termini di peso, per ciascun materiale) dovrà applicare il CAC in fattura in aggiunta al prezzo di vendita in riga separata.
Pertanto,dal 2019, il commerciante di imballaggi vuoti è tenuto a:
Inviare la specifica attestazione di esenzione dal CAC al fornitore cedente, diretta per conoscenza anche al Conai, con la quale dichiara di essere consorziati al Conai e di impegnarsi ad assolvere direttamente agli obblighi di applicazione, dichiarazione e versamento del CAC. L’attestazione in questione è quella presente sull’apposita Guida Conai denominata esenzione-cessione tra produttori;
Applicare il CAC nelle fatture di venditaai clienti/utilizzatori (diversi dai commercianti di imballaggi vuoti). Ciò richiede di esplicitare il CAC in aggiunta al prezzo di vendita degli imballaggi. Per poter esplicitare il CAC sulle fatture bisogna conoscere il peso (o il numero di pezzi e il peso unitario) dei diversi materiali di imballaggio;
Presentare la dichiarazione periodicae versare il CAC al Conai sulle prime cessioni effettuate.
Commercianti di imballaggi vuoti – procedura agevolata
Per agevolare i commercianti di imballaggi vuoti che hanno a che fare con flussi di imballaggi non rilevanti in termini di peso, Conai ha introdotto una procedura agevolata. Possono ricorrere alla procedura agevolata i commercianti di imballaggi vuoti che nell’anno precedente hanno gestito flussi di imballaggi fino ad un limite di 150 tonnellate, in termini di peso, per ciascun materiale (nel caso di plastica si sommano le tre fasce ad oggi previste). I commercianti che riescono a stare sotto al limite di 150 tonnellate vengono definiti “piccoli commercianti” di imballaggi vuoti.
Autocertificazione
I “piccoli commercianti” di imballaggi vuoti che optano per la procedura agevolata devono inviare a Conai un’autocertificazione che attesti lo status di “consorziato” e indichi specificatamente i materiali di cui sono composti gli imballaggi sui quali lo stesso intende continuare a pagare il CAC al fornitore. In tal caso, il “piccolo commerciante” continuerà a pagare il CAC al fornitore, quindi l’obbligo di versamento del CAC rimane in capo al fornitore.
Il “piccolo commerciante” ha però l’obbligo di indicare sulle fatture di vendita che ha già provveduto all’addebito del CAC con la seguente dicitura: “Corrispettivo comprensivo del Contributo ambientale Conai già assolto”.
Dicitura “Contributo ambientale Conai assolto”
A partire dal 1 gennaio 2019 la dicitura “Contributo ambientale Conai assolto” potrà essere applicata esclusivamente agli imballaggi pieni.